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L’adempimento delle obbligazione contrattuali ai tempi del Corona Virus

coronavirus

La peculiare situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia Covid-19, meglio nota come Corona Virus, se da un lato investe inevitabilmente problemi di salute pubblica, dall’altro pone interrogativi riguardo gli effetti dell’emergenza nazionale sui rapporti giuridici, in particolare, sotto il profilo dell’adempimento delle obbligazioni.

A causa dei diversi provvedimenti adottati dal Governo Nazionale, che hanno portato limitazioni alla circolazione delle persone e alla chiusura di diverse attività economiche, cerchiamo di capire, sotto il profilo dell’ordinamento giuridico, quali possono essere le conseguenze per  le obbligazioni e i contratti in essere.

L’analisi non può non partire dall’art. 1218 c.c. il quale prevede che: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Secondo il precetto generale, il debitore  di una determinata obbligazione è tenuto a risarcire il danno qualora l’inadempimento della prestazione è stato determinato da  causa non imputabile allo stesso.

Seguendo il dettame normativo, al  fine del corretto adempimento delle obbligazioni il creditore deve solo dimostrare il fatto oggettivo dell’inadempimento, mentre il debitore per liberarsi dai suoi obblighi deve provare l’impossibilità oggettiva della prestazione e che essa sia dipesa da causa a lui non imputabile, ossia ricollegabile ad un evento non “prevedibile ed evitabile”, comunemente inquadrato come: caso fortuito e/o forza maggiore.

La forza maggiore consiste in un fattore “eccezionale ed imprevedibile, tale da superare qualsiasi accorgimento da parte del soggetto”; essa ricorre in presenza di quella forza esterna cui la persona non può opporsi. Il caso fortuito, invece, è definito come quel fattore eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotato “di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo. A questipuò aggiungersi il cd. “factum prìncipis” che esclude la responsabilità quando la prestazione è resa impossibile per fatto dell’autorità.

Riguardo l’imputabilità della prestazione, l’art. 1256 c.c.,rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”distingue le differenti ipotesi di impossibilità definitiva e/o temporanea della prestazione, prevedendo in quest’ultimo caso, che l’obbligazione non si estingue ed il debitore non sarà responsabile per il ritardo – a meno che il tempo dell’adempimento non dovesse considerarsi essenziale. In caso di impossibilità parziale, divenuta definitiva,l’articolo 1258 c.c., dispone che  il debitore può liberarsi eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile.In caso diimpossibilità temporanea nell’esecuzione della prestazione, il debitore non sarà considerato responsabile del ritardo nell’inadempimento e quindi non sarà tenuto al risarcimento dei danni, potendo, peraltro, il creditore anche domandare una riduzione della propria controprestazione ex articolo 1464 c.c..

Qualora la fonte dell’obbligazione discenda da un contratto a prestazioni corrispettive,l’art. 1463 c.c.dispone che  l’impossibilità sopravvenuta della prestazione comporta altresì che il debitore liberato non possa a sua volta chiedere la controprestazione e debba, invece, restituire quella che abbia eventualmente già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Nei contratti ad esecuzione differita o a esecuzione continuata o periodica, qualora si manifesti  lo squilibrio delle prestazioni, quale conseguenza di fatti straordinari ed imprevedibili, in ragione dei quali la prestazione di una delle due parti diventi “eccessivamente onerosa”, il codice attribuisce, ai sensidell’ articolo 1467 primo comma, c.c alla parte a cui la prestazione si divenuta eccessivamente onerosa la facoltà di risolvere il contratto e per l’altra, la possibilità di evitare la risoluzione, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, ex art. 1467 terzo comma c.c., ovvero di accrescere l’ammontare della propria prestazione, riconducendo il contratto ad equità.

Ricostruito sinteticamente il quadro normativo, vediamo in concreto le conseguenzedell’emergenza Covid-19  possonodeterminare sui contratti ad esecuzione continuata o periodica come i contratti di locazione.

Le disposizioni sull’emergenza sanitaria (DPCM 8.3.2020; DL 17.3.2020 n.18) hanno previsto delle ipotesi per alcune tipologie di contratti in cui può essere invocata l’impossibilità sopravvenuta, si pensi al rimborso dei  contratti di soggiorno, o alla risoluzione dei pacchetti turistici. Sulle locazioni, ad eccezione del credito d’imposta per i gli immobili rientrati in cat. C/1, negozi e botteghe e per gli impianti sportivi, nulla viene disposto.

In mancanza di un’espressa disposizione normativa sul punto, riguardo le locazioni, soprattutto per quelle di natura commerciale,  non potrà che applicarsi la normativa citata in tema di rapporto obbligatorio che consente di configurare ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al locatore.

Sulla base delle norme sul contenimento della pandemia il locatore potrà, dunque, invocare l’impossibilità totale o parziale della prestazione qualora questa divenga impossibile in seguito all’ordine imposto dall’autorità amministrativa. La sussistenza delle condizioni citate andrà fatta, ovviamente, caso per caso. L’unico limite affinché non vi sia colpa imputabile al debitore per l’intervento dell’Autorità, è che quest’ultimo provi di essersi attivato in ogni modo, secondo l’ordinaria diligenza, per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della P.A. ( si cfr. Cass.Civ. 14915/2018).

In conclusione a giudizio di chi scrive, l’emergenza epidemiologica del Covid 19 presenta per certo i caratteri dell’imprevedibilità e straordinarietà dell’evento. Come detto è ipotizzabile richiamare alle fattispecie in esame i rimedi indicati (art. 1256 c.c.), evocando la sospensione nel pagamento dei canoni per l’immobile non goduto mentre la prestazione concernente l’obbligo di pagamento dovrà essere ripresa non appena essa diventi nuovamente possibile, salvo l’ipotesiche il creditore,ai sensi dell’ articolo 1467 c.c., offra di modificare equamente le condizioni di contratto riducendo la prestazione divenuta eccessivamente onerosa ad equità.

Avv. Marco Mampieri

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